Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to meet reasonable doubt standard.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ignazio Elmo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Elmo challenged the lower court's finding of criminal liability for receiving stolen goods, arguing a violation of the principle of proof beyond reasonable doubt. The court rejected this claim because the arguments merely reiterated those already dismissed at the appellate level without presenting new evidence or a fresh factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts; appeals must present new grounds, and the 'beyond reasonable doubt' standard requires manifest illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMO IGNAZIO, nato a Motta d'Affermo il 19/11/1947 avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ignazio Elmo; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non viene formulato in termini consentiti nella presente sede dal momento che è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. le pagg. 1-3 dell'impugnata sentenza) ed è volto a prefigurare una diversa valutazione delle risultanze probatorie; che va ribadito come sia preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che, ancora, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settemb