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Ordinanza — n. 34896/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34896/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34896/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALANNI GIMMI, nato a Sant'Agata di Militello il 09/11/1979 avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Gimmi Calanni; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la presentazione tardiva della querela in relazione al capo A) dell'imputazione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali tardivamente dedotta; che «la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio» (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, Papais, Rv. 284438-02); osservato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge, rispettivamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del profitto nel delitto di appropriazione indebita di cui al capo A) dell'imputazione e dell'elemento materiale nel delitto di cui al capo C) dell'imputazione, non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché sono fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente dei delitti a lui attribuiti, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen., con riferimento al delitto di cui al capo C) dell'imputazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 4), riepilogo che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di contestare, se incompleto o inesatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34896/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Gimmi Calanni; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la presentazione tardiva della querela in relazione al capo A) dell'imputazione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali tardivamente dedotta; che «la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio» (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, Papais, Rv. 284438-02); osservato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge, rispettivamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del profitto nel delitto di appropriazione indebita di cui al capo A) dell'imputazione e dell'elemento materiale nel delitto di cui al capo C) dell'imputazione, non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché sono fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente dei delitti a lui attribuiti, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen., con riferimento al delitto di cui al capo C) dell'imputazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 4), riepilogo che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di contestare, se incompleto o inesatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inquinamento locale degradazione dell'ambiente immersione di rifiuti rifiuto edile inquinamento da metalli acque di scarico industriali e artigianali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALANNI GIMMI, nato a Sant'Agata di Militello il 09/11/1979 avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gimmi Calanni; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la presentazione tardiva della querela in relazione al capo A) dell'imputazione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali tardivamente dedotta; che «la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio» (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, Papais, Rv. 284438-02); osservato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge, rispettivamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del profitto nel delitto di appropriazione indebita di cui al capo A) dell'imputazione e dell'elemento materiale nel delitto di cui al capo C) dell'imputazione, non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché sono fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente dei delitti a lui attribuiti, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen., con riferimento al delitto di cui al capo C) dell'imputazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 4), riepilogo che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di contestare, se incompleto o inesatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 s