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Ordinanza — n. 34895/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34895/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34895/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALATI NATALE, nato a Tortorici il 02/01/1973 GALATI GIUSEPPE ANTONIO MARCO, nato a Tortorici il 12/06/1983 avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 640-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34895/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALATI NATALE, nato a Tortorici il 02/01/1973 GALATI GIUSEPPE ANTONIO MARCO, nato a Tortorici il 12/06/1983 avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie cooperazione giudiziaria in materia penale concorso materiale di reati correità sanzione disciplinare del notaio doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 640-bis cod. pen
Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di Natale Galati e di Giuseppe Antonio Marco Galati; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 640-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALATI NATALE, nato a Tortorici il 02/01/1973 GALATI GIUSEPPE ANTONIO MARCO, nato a Tortorici il 12/06/1983 avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di Natale Galati e di Giuseppe Antonio Marco Galati; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, pur esprimendo formalmente censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma finisce per contestare la decisione circa il giudizio di responsabilità, ritenendola errata, perché fondata su un travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, prospettando così una diversa lettura e una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 4-7, ove la Corte d'appello dettagliatamente spiega come sia possibile ravvisare, nel caso di specie, tutti gli elementi costituitivi del delitto contestato ed in particolare: l'artificio consistito nelle false dichiarazioni rese in ordine alla qualifica di imprenditori agricoli e al possesso di titoli legittimanti, falsi o invalidi, per ottenere i finanziamenti; l'ingiusto profitto rappresentato dalle somme indebitamente ricevute con corrispondente danno per l'ente pagatore; l'elemento soggettivo del reato, rappresentato dalla coscienza e volontà di porre in essere un atto simulatorio per ottenere un vantaggio cui i ricorrenti non avevano diritto) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 set