Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of lower court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Rosario Gison inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in allowing a delayed complaint by the victim, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The decision was based on the requirement for specific, reasoned criticism under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, which the appellant failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot examine the factual accuracy of a decision's reasoning but only verifies the existence of a logical argumentative structure, dismissing appeals that merely repeat lower court errors without new specific arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISON ROSARIO, nato a Napoli il 14/03/1973 avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosario Gison; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui il ricorrente si duole della tardiva proposizione della querela da parte della persona offesa, non si può dedurre in questa sede perché è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. la pag. 3, dove la Corte d'appello sottolinea come solo all'esito di reiterati tentativi di contattare l'imputato la persona offesa abbia acquisito effettiva coscienza dell'intenzione di quest'ultimo di non restituire i beni consegnati a titolo di pegno) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre