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Ordinanza — n. 34892/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34892/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBARUCCI GIUSEPPE, nato a Messina il 13/04/1984 avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Giuseppe Gambarucci; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di appropriazione indebita ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già prospettati e motivatamente respinti in appello (si vedano le pagg. 3-4 dell'impugnata sentenza), finisce per contestare la decisione circa il giudizio di responsabilità ritenendola errata in virtù del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito; che, in aggiunta, è manifestamente infondato poiché contrario al noto orientamento secondo cui, «in tema di appropriazione indebita, l'imputato che neghi la sussistenza della condotta ascrittagli ha l'onere di provare o allegare, non un fatto negativo, consistente nel mancato accadimento di quanto gli è addebitato, e segnatamente nella mancata appropriazione, ma specifiche circostanze positive contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, dalle quali possa desumersi che il fatto in contestazione non è avvenuto» (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, P.G., P.C. in proc.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34892/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Baroni, Rv. 259245); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda amministrazione infedele risarcimento per errore giudiziario concussione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBARUCCI GIUSEPPE, nato a Messina il 13/04/1984 avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Gambarucci; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di appropriazione indebita ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già prospettati e motivatamente respinti in appello (si vedano le pagg. 3-4 dell'impugnata sentenza), finisce per contestare la decisione circa il giudizio di responsabilità ritenendola errata in virtù del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito; che, in aggiunta, è manifestamente infondato poiché contrario al noto orientamento secondo cui, «in tema di appropriazione indebita, l'imputato che neghi la sussistenza della condotta ascrittagli ha l'onere di provare o allegare, non un fatto negativo, consistente nel mancato accadimento di quanto gli è addebitato, e segnatamente nella mancata appropriazione, ma specifiche circostanze positive contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, dalle quali possa desumersi che il fatto in contestazione non è avvenuto» (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, P.G., P.C. in proc.

Baroni, Rv. 259245); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 202