Criminal appeal dismissed for non-compliance with Article 606(1)(e) of the Code of Criminal Procedure regarding recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Grimaldi's appeal inadmissible because it failed to adequately confront the reasoning of the lower court's judgment. The defense argued against the determination of recidiva, but the appellate court's logic was deemed sufficient and consistent with prior proceedings. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and did not meet the procedural requirements of Article 606(1)(e) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the proposed grounds do not fully confront the reasoning of the lower court's judgment, which must be considered as a single argumentative body with the prior sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI ANTONIO, nato a Napoli il 07/11/1998 avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Grimaldi; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del percorso logico seguito ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito ed è manifestamente infondato; che, in particolare, la motivazione della sentenza di appello non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. la pag.
5) e il motivo proposto non si confronta compiutamente con essa, la quale si salda con la motivazione della sentenza precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, essendosi i motivi di appello limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente e adeguatamente chiarite nella pronuncia di primo grado (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), senza confrontarsi con esse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.