Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to meet Article 606 requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Armando Vinciguerra inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding liability and sentencing, but the court found his arguments generic and lacking specific legal or factual support. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict criteria for admissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or merely repeat issues already adequately examined and dismissed by the trial court without specific legal or factual criticism.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA ARMANDO, nato a Napoli il 28/02/1991 avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Armando Vinciguerra; reputato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità e del giudizio sulla pena, non è formulato in termini consentiti in questa sede in quanto, da un lato, reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dall'altro, si presenta come generico per indeterminatezza, non essendo scandito da necessaria critica e non coniugandosi all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2-3) non presenta nessun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.