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Ordinanza — n. 34886/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Manolo Tuccio inadmissible and ordered him to pay costs. Tuccio argued that the lower court erred in finding his statements constituted a threat under Article 628 of the Penal Code, claiming the element of threat was absent. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing a specific, reasoned critique, violating the requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering a concrete, reasoned critique that effectively confronts the reasons underlying the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of reasoned critique threat under penal code court of cassation procedure minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., lamentando, in particolare, l'assenza dell'elemento della minaccia, non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 628 cod. pen.
611, depositata nell'interesse dell'imputato in data 17 giugno 2025, con la quale vengono ribadite le argomentazioni dedotte con il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
611, depositata nell'interesse dell'imputato in data 17 giugno 2025, con la quale vengono ribadite le argomentazioni dedotte con il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCIO MANOLO nato a VENEZIA il 22/07/1981 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manolo Tuccio e letta la memoria ex art. 611, depositata nell'interesse dell'imputato in data 17 giugno 2025, con la quale vengono ribadite le argomentazioni dedotte con il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., lamentando, in particolare, l'assenza dell'elemento della minaccia, non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti, il giudice di appello ha ritenuto le frasi proferite dall'odierno ricorrente idonee a coartare la volontà della persona offesa e, pertanto, sufficienti ad integrare l'elemento della minaccia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle