Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetitive content.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Vincenzo D'Agostino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments regarding the criminal conviction were merely repetitive of those already rejected by the appellate court and failed to provide the specific, reasoned critique required by law. Consequently, the lower court's decision upholding the criminal conduct was confirmed without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned arguments distinct from prior proceedings; mere repetition of rejected content or abstract re-evaluation of facts renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO VINCENZO nato a TEVEROLA il 11/03/1966 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo D'Agostino; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con cui si contesta violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 468, 178 e 179 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, a ben vedere, essendo state prospettate doglianze volte a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, mediante criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito, e, dunque, per giungere a conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti con una c.d. "doppia conforme" i giudici di primo e secondo grado, deve ribadirsi la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (per tutte, Sez.
U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, in conclusione, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con congrue e lineari argomentazioni, affermando la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della condotta ascritta all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza); ritenuto che anche gli ulteriori motivi di ricorso, aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della recidiva, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d