Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34883/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34883/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR MAMADOU MOUSTAPHA nato il 13/10/1980 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Sarr Mamadou Moustapha; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si lamenta violazione degli artt. 648 cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché, con profili di censura privi di specificità, in quanto generici reiterativi di quelli già rappresentati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, il ricorrente ha prospettato mere doglianze in punto di fatto, tese a contestare una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo a prefigurare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, invero, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici di appello, facendo applicazione di congrui argomenti logici e giuridici, e indicando evidenti elementi probatori a base del loro convincimento, hanno correttamente affermato la sussistenza di tutti gli elementi del delitto di ricettazione (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 34883/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché, con profili di censura privi di specificità, in quanto generici reiterativi di quelli già rappresentati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, il ricorrente ha prospettato mere doglianze in punto di fatto, tese a contestare una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo a prefigurare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, invero, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici di appello, facendo applicazione di congrui argomenti logici e giuridici, e indicando evidenti elementi probatori a base del loro convincimento, hanno correttamente affermato la sussistenza di tutti gli elementi del delitto di ricettazione (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena condono delle spese procedurali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Sarr Mamadou Moustapha; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si lamenta violazione degli artt. 648 cod. pen., 125 e 192 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR MAMADOU MOUSTAPHA nato il 13/10/1980 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sarr Mamadou Moustapha; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si lamenta violazione degli artt. 648 cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché, con profili di censura privi di specificità, in quanto generici reiterativi di quelli già rappresentati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, il ricorrente ha prospettato mere doglianze in punto di fatto, tese a contestare una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo a prefigurare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, invero, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici di appello, facendo applicazione di congrui argomenti logici e giuridici, e indicando evidenti elementi probatori a base del loro convincimento, hanno correttamente affermato la sussistenza di tutti gli elementi del delitto di ricettazione (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 3, n. 241 28 del 18/03/2021, Rv. 291590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso