Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosario Russo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant's first ground was rejected for being too vague and failing to specify the evidentiary errors, violating procedural requirements. The second ground was dismissed because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without substantive critique. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was condemned to pay court fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism, or if they constitute a mere repetition of arguments already rejected by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ROSARIO nato a AGROPOLI il 21/01/1992 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosario Russo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta in termini alquanto vaghi la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato sulla base di una valutazione asseritamente erronea del materiale probatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 5), non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso e relative alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di una ipotesi di danneggiamento semplice priva di rilevanza penale, non è consentito dalla legge in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, si ritiene sussistente l'esposizione alla pubblica fede del bene), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così