Cassation appeal dismissed as inadmissible for being raised for the first time in rescissory proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground was raised for the first time during the rescissory phase. The appellant argued that the Supreme Court miscalculated prescription periods for specific crimes committed in 2010. The court rejected this, noting the issue should have been addressed via a separate extraordinary appeal for material error under Article 625-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A new ground of appeal introduced for the first time in rescissory proceedings is inadmissible and must be raised through an extraordinary appeal for material error or fact.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCARELLA ANTONELLA nato a CASERTA il 15/11/1973 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonella Pascarella; considerato che l'unico motivo di ricorso, dedotto per la prima volta alla Corte di rinvio in sede rescissoria, con cui si J afferma che la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente del 21 marzo 2023, avrebbe errato nel ritenere estinti per prescrizione solo i reati commessi nelle date 16 marzo 2010 e 7 aprile 2010, risultando a quella data prescritti anche i reati commessi il 12 aprile 2010 e in data 1 luglio 2010, rassegnando in particolare che la Suprema Corte avrebbe errato nel calcolo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, non è consentito in questa sede, poiché, oltre che essere proposto in difetto di allegazione, avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio