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Ordinanza — n. 34880/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34880/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMAIFI SAID nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Lemaifi Said; considerato che i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in quanto estranei al giudizio di rinvio come devoluto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, che risulta limitato al giudizio di bilanciamento fra la ritenuta recidiva e la concessa circostanza attenuante della lieve entità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34880/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio 2025.

Parole chiave

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distacco di lavoratori lavoro nero rifiuti metallici lavoro accessorio licenziamento per furto lavoro occasionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMAIFI SAID nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lemaifi Said; considerato che i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in quanto estranei al giudizio di rinvio come devoluto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, che risulta limitato al giudizio di bilanciamento fra la ritenuta recidiva e la concessa circostanza attenuante della lieve entità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio 2025.