Ordinanza — n. 34879/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO EMILIO nato a MONZA il 03/06/1979 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Emilio Cataldo; considerato che l'unico motivo di ricorso.non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in realtà, il ricorrente non ha contestato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, posta a base della sentenza impugnata, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali, prefigurandone un diverso apprezzamento e prospettando ragioni in fatto tese a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito per i reati di cui ai capi di imputazione a), b), d), e); che, a tal proposito, giova ribadire come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi di giudizio, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (per tutte, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34879/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen., in realtà, il ricorrente non ha contestato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, posta a base della sentenza impugnata, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali, prefigurandone un diverso apprezzamento e prospettando ragioni in fatto tese a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito per i reati di cui ai capi di imputazione a), b), d), e); che, a tal proposito, giova ribadire come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi di giudizio, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (per tutte, Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO EMILIO nato a MONZA il 03/06/1979 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Emilio Cataldo; considerato che l'unico motivo di ricorso.non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in realtà, il ricorrente non ha contestato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, posta a base della sentenza impugnata, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali, prefigurandone un diverso apprezzamento e prospettando ragioni in fatto tese a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito per i reati di cui ai capi di imputazione a), b), d), e); che, a tal proposito, giova ribadire come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi di giudizio, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (per tutte, Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; conformemente: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colonnberotto, Rv. 271702); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lug