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Ordinanza — n. 34878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and reiteration of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the legal qualification of robbery and the proportionality of the sentence, arguing for a lesser penalty based on recent Constitutional Court rulings. The court rejected these claims as lacking specificity and merely reiterating arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2, c.p.; Art. 36, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific legal grounds and merely reiterates arguments already properly examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity reiteration of arguments robbery qualification proportionality of sentence reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628, comma 2, c.p.
Letto il ricorso di Adel Naim Abdelsadekg,vvva,; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del reato ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod.
Art. 36, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 86/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED ADEL NAIM ABDELSADEK nato il 01/08/1982 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adel Naim Abdelsadekg,vvva,; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del reato ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. e più in generale alla sproporzione tra gravità del fatto e la pena irrogata, anche a fronte della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale del 13 maggio 2024, n. 86, è privo di specificità, perché riproduttivo di profili di censura già congruamente esaminati dalla Corte territoriale con corrette e logiche argomentazioni (si vedano le pagg. 3-4, con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina impropria e la pag. 4 in ordine alla non configurabilità dell'attenuante della lieve entità); che, in particolare, deve osservarsi come la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'operatività della suddetta attenuante costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in questa sede se sorretta — come nel caso di specie — da congrue e non illogiche motivazioni; che, dunque, poiché sulla base della summenzionata sentenza della Consulta, il giudice è tenuto a considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», deve ritenersi che la Corte territoriale, nel caso in esame, abbia adeguatamente esplicitato come depongano per l'insussistenza della lieve entità la consistente entità del danno cagionato alle varie persone offese coinvolte nella vicenda e le modalità che connotano la condotta delittuosa dell'odierno ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge per mancata riqualificazione del reato ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie del furto tentato o in quella della tentata rapina, risulta assorbito dal primo e comunque anch'esso reiterativo di doglianze già prospettate in appello e correttamente disattese dai giudici di appello(si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), facendo esatta applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d