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Ordinanza — n. 34877/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to request alternative sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34877/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for liability under Article 337 of the Penal Code and a substitute sentence, but the Court found the first ground lacked specific argumentation compared to the appellate decision. Regarding the second ground, the Court held that a specific request for alternative sentencing is mandatory under transitional rules, which the appellant failed to make during the appeal hearing.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 20-bis cod. pen.; Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without concrete criticism, and a request for a substitute sentence must be explicitly raised by the accused during the appeal hearing.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific argumentation substitute sentence request transitional Cartabia reform appellate court reasoning reati contro la pubblica autorità impedimento di un atto dell'autorità corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non è consentito dalla legge in questa sede, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 20-bis cod. pen.
riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d.
art. 337 cod. pen
Letto il ricorso di Ruggiero Calabrese; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 20 -bis cod. pen
riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE RUGGIERO nato a BARLETTA il 18/01/1958 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ruggiero Calabrese; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrati gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'odierno ricorrente in aderenza alle risultanze processuali); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 20 -bis cod. pen.

è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 0;

Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01); la Corte d'Appello ha congruamente evidenziato che nella specie difettava la richiesta dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de