Ordinanza — n. 34876/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELMAN MINO nato a BOLLATE il 01/05/1986 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Mino Sei man; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina impropria ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui agli artt. 56-624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: con argomentazioni già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 3-4 della impugnata sentenza), dovendosi le stesse considerare prive di specificità e soltanto apparenti, il ricorrente ha, invero, contestato la valutazione del materiale probatorio posta a base della decisione, sollecitando in particolare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, finalizzata ad ottenere una differente ricostruzione dei fatti, e, dunque, un diverso giudizio di responsabilità, finendo così col prospettare censure avulse dal sindacato di legittimità (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34876/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 56-624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: con argomentazioni già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 3-4 della impugnata sentenza), dovendosi le stesse considerare prive di specificità e soltanto apparenti, il ricorrente ha, invero, contestato la valutazione del materiale probatorio posta a base della decisione, sollecitando in particolare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, finalizzata ad ottenere una differente ricostruzione dei fatti, e, dunque, un diverso giudizio di responsabilità, finendo così col prospettare censure avulse dal sindacato di legittimità (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELMAN MINO nato a BOLLATE il 01/05/1986 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mino Sei man; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina impropria ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui agli artt. 56-624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: con argomentazioni già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 3-4 della impugnata sentenza), dovendosi le stesse considerare prive di specificità e soltanto apparenti, il ricorrente ha, invero, contestato la valutazione del materiale probatorio posta a base della decisione, sollecitando in particolare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, finalizzata ad ottenere una differente ricostruzione dei fatti, e, dunque, un diverso giudizio di responsabilità, finendo così col prospettare censure avulse dal sindacato di legittimità (cfr.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che, il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posto a base della suddetta mancata riqualificazione, risulta, oltre che manifestamente infondato, anche aspecifico, non essendo caratterizzato da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto con cui correttamente i giudici di appello (si veda in particolare pag. 4 della impugnata sentenza), conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, hanno ritenuto che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti costitutivi del reato di rapina impropria, non potendosi invece configurare l'invocata fattispecie di furto tentato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,