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Ordinanza — n. 34868/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34868/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARELLI ANTONIETTA nato a AFRAGOLA il 14/02/1972 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; t Letto il ricorso di Antonietta Gennarelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia di proscioglimento nei confronti dell'odierna ricorrente, per assenza di elementi probatori in grado di fondare il giudizio di responsabilità per il reato ascrittogli, è generico per indeterminatezza e specificità, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34868/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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ipoteca legale del venditore caparra garanzia di locazione non pagata negozio giuridico immobiliare mancato versamento dell'anticipo spese rateizzazione del debito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARELLI ANTONIETTA nato a AFRAGOLA il 14/02/1972 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonietta Gennarelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia di proscioglimento nei confronti dell'odierna ricorrente, per assenza di elementi probatori in grado di fondare il giudizio di responsabilità per il reato ascrittogli, è generico per indeterminatezza e specificità, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, lett.

c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza), da un lato, non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, e, dall'altro lato, risulta privo di un effettivo confronto con la complessità delle congrue e non illogiche argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata; che, a tal proposito, deve ribadirsi come «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15