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Ordinanza — n. 34865/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34865/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34865/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENZI IRENE GIORGIA nato a ROMA il 04/02/1980 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; t Letto il ricorso di Irene Giorgia Laurenzi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 34865/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere obbligo di articolare le censure motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Irene Giorgia Laurenzi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENZI IRENE GIORGIA nato a ROMA il 04/02/1980 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Irene Giorgia Laurenzi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio 20