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Ordinanza — n. 34863/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code due to insufficient leniency. The appeal is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Khalid El Hamzaoui inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the crime lacked sufficient gravity. The court rejected this, stating that the lower court correctly assessed the severity based on the conduct's nature and the amount stolen, requiring a complex evaluation of all case specifics rather than a mere stylistic clause.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge must exercise discretion to evaluate the specific circumstances of the case to determine if the crime is too minor to warrant prosecution, considering the mode of conduct, degree of culpability, and extent of damage or danger.

Parole chiave

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non-prosecution cause Art. 131-bis Penal Code judicial discretion insufficient leniency inadmissible appeal punibilità pena pecuniaria non riscuotibile scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Khalid El Hamzaoui; ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Khalid El Hamzaoui; ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAMZAOUI KHALID nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Khalid El Hamzaoui; ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che aspecifici perché riproduttivi di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati, a fronte della congrua e non illogica motivazione posta a base della sentenza impugnata, con cui correttamente si è affermata la non configurabilità della particolare tenuità del fatto in ragione della modalità della gravità della condotta e dell'entità dell'importo sottratto (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che a tal proposito giova ribadire che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,