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Ordinanza — n. 34862/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to challenge facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Sterlicchio inadmissible, ordering him to pay legal fees and fines. The appellant challenged a lower court's finding of fraud regarding the misuse of a disability permit, but his arguments merely repeated those already rejected in the appellate court without new substantive critique. The court ruled that such repetitive complaints fail to meet the legal requirement for specific argumentation necessary to overturn a judgment.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 316-ter cod. pen.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; mere repetition of rejected grounds or failure to propose a distinct factual reconstruction renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation fraudulent conduct disability permit misuse repetition of rejected grounds indennizzo per invalidità restituzione delle indennità di disoccupazione indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
data 26 giugno 2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art.
Art. 316-ter, second paragraph, cod. pen.
e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 62, first paragraph, no. 6, cod. pen.
Law 104/1992, Art. 33
2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata l'artificiosa rappresentazione da parte del ricorrente di esigenze di assistenza del parente bisognoso, ai fini dell'ottenimento del permesso ex art. 33 della I.
art. 640 cod. pen
data 26 giugno 2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERLICCHIO ANDREA nato a ROMA il 13/01/1990 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Andrea Sterlicchio, la memoria depositata nell'interesse del medesimo il 24 giugno 2025, la memoria difensiva, le note di conclusioni e la nota spese depositate dalla parte civile GIA.MA . s.r.l. n. data 26 giugno 2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, a ben vedere, essendo state prospettate doglianze volte a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, mediante criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito, e, dunque, per giungere a conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti con una c.d. "doppia conforme" i giudici di primo e secondo grado, deve ribadirsi la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (per tutte, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, in conclusione, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con congrue e lineari argomentazioni, affermando la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della condotta truffaldina ascritta all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata l'artificiosa rappresentazione da parte del ricorrente di esigenze di assistenza del parente bisognoso, ai fini dell'ottenimento del permesso ex art. 33 della I. 104 del 1992, poi utilizzato, invero, per altre finalità); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 -bis e 62, primo comma, n. 6, cod. pen., oltre che privo di rigorosa specificità, risulta anche manifestamente infondato, a fronte della adeguata motivazione esposta sul punto dai giudici di appello (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza, in cui si è sottolineata l'insussistenza di elementi valorizzabili ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche e l'assenza di prova dell'avvenuto risarcimento del danno nelle forme richieste dalla legge); che, in particolare, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); osservato, infine, che anche il terzo motivo di ricorso risulta riproduttivo di doglianze già motivatamente respinte dalla Corte territoriale, che ha sottolineato la correttezza della costituzione della società datrice di lavoro dell'odierno ricorrente quale parte civile nell'odierno processo, sulla base di congrue argomentazioni logiche e giuridiche (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita GIA.MA. s.r.I., che devono essere liquidate in euro 2.686,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GIA.MA . s.r.l. che liquida in complessivi euro 2.686, oltre access