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Ordinanza — n. 34861/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Mauro Scarton's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scarton argued that the appellate court failed to properly consider generic mitigating circumstances, yet the higher court found the lower court's reasoning sufficient. The decision rests on the principle that appellate judges need not address every favorable element, only those deemed decisive.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appellate court is not required to consider all favorable or unfavorable elements presented by the parties; it suffices that the court refers to the elements it deems decisive or relevant, dismissing or overriding the others in its evaluation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate court reasoning inadmissible appeal decisive elements principle court costs and fine attenuazione della pena condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARTON MAURO nato a ROMA il 15/01/1972 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mauro Scarton; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione con cui i giudici di appello hanno compiutamente esaminato e disatteso le generiche richieste già presentate nell'atto di gravame (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è evidenziata la mancanza di segni positivi, e, in particolare, le modalità della condotta, l'intensità del dolo); che, a tal proposito, deve considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi