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Ordinanza — n. 34860/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34860/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Franco Brucato inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal generic and indeterminate because it failed to specify the elements underlying the criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appellate judge could not identify the specific objections raised to exercise their supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements on which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from identifying the objections.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate reasoning procedural inadmissibility supervisory power specific elements required motivi di cassazione revisione della sentenza penale irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Franco Brucato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUCATO FRANCO nato a ROMA il 19/02/1966 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Franco Brucato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio 2025