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Ordinanza — n. 34859/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to motivation and lack of grounds for excessive sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34859/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Liburdi inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground was rejected because the applicant improperly sought a re-evaluation of trial evidence, which is precluded at this stage. The second ground regarding the excessive sentence was found manifestly unfounded as the appellate court adequately addressed the lack of mitigating circumstances. Consequently, the appeal failed on both procedural and substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a criminal judgment is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence already assessed, and a claim of excessive sentencing is rejected if the lower court's reasoning is sound and sufficient.

Parole chiave

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inadmissible appeal improper challenge motivation re-evaluation evidence precluded excessive sentence unfounded mitigating circumstances denied attenuazione della pena aggravamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBURDI ANGELO nato a FROSINONE il 22/07/1981 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; y

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Liburdi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati contestati, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e lineare motivazione, ha sollecitato una rivalutazione delle risultanze processuali (in particolare delle dichiarazioni rese della persona offesa e dal testimone), mentre deve ribadirsi come a questa Corte sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si è contestato il giudizio sulla pena, in ordine alla ritenuta eccessività della stessa e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto; che con riferimento al mancato riconoscimento delle suddette diminuenti deve sottolinearsi che, per consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01), non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6, ove si è sottolineata la gravità del fatto, la mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno