Italian Court dismisses appeal on criminal liability for theft, citing lack of factual re-evaluation scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Daniele Nuomi's appeal inadmissible regarding a theft conviction. The appellant argued for a factual re-evaluation of the victim's negligence, which the court rejected as outside the scope of appellate review and contrary to established precedent. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the civil party's legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals cannot re-evaluate facts or reconstruct the factual narrative; they are limited to legal errors and manifestly unfounded arguments regarding negligence or mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUOMI DANIELE nato a IMOLA il 23/05/2000 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Daniele Nuomi e lette le conclusioni e la nota spese depositate il 26 giugno 2025 dalla parte civile, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., risulta finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte in appello e già motivatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, estranee al sindacato di legittimità; che, inoltre, la medesima doglianza, per quanto riguarda in particolare l'argomentazione riguardante la mancata diligenza dimostrata dalla persona offesa, risulta anche manifestamente infondata essendo contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 2 , n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230 - 01;
Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Rv. 260476 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello fondato il suddetto diniego sull'assenza di elementi di segno positivo, conformemente a quanto affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita Abate Mauro, che devono essere liquidate in euro 2.686,00, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Abate Mauro che liquida in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 15 l