Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Rosaria Rito inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Rito argued that the lower court erred in finding her responsible for the crime of theft and denied mitigating circumstances, but the court rejected these claims as generic complaints lacking legal specificity. The court ruled that the appeal merely reiterated facts already examined and dismissed by the territorial court, which violated the requirement for admissible legal grounds in this jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it consists solely of factual complaints without specific legal grounds, as it exceeds the scope of the admissibility review and fails to propose a distinct legal argument.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITO ROSARIA nato a STIGLIANO il 11/05/1967 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosaria Rito; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché, reiterando profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e, dunque, privi di specificità, esso risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle risultanze processuali, estranea al sindacato di legittimità; che, nella specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, sottolineando l'irrilevanza degli assunti difensivi, abbiano congruamente indicato i diversi elementi probatori valorizzati ai fini della corretta affermazione di responsabilità per il reato ascritto all'odierna ricorrente (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza); ritenuto, infine, che, oltre che manifestamente infondate, del tutto generiche, perché prive di concreta specificità e pertinenza censoria, risultano le conclusive doglianze formulate con il medesimo motivo di ricorso e attinenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio