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Ordinanza — n. 34855/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to first instance court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34855/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Striato inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal responsibility and sentencing, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected this because it is precluded from re-assessing factual findings or providing a different logical reconstruction of the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or provide a different logical reconstruction of the case facts, and appeals challenging the reasoning of the first instance court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-evaluation facts logical reconstruction criminal responsibility attenuating circumstances attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Michele Striato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Michele Striato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRIATO MICHELE nato a SAN DONA DI PIAVE il 04/11/1964 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Striato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e lineare motivazione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), ha sollecitato una rivalutazione delle risultanze processuali (in particolare delle dichiarazioni rese della persona offesa e dai testimoni), mentre deve ribadirsi come a questa Corte sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si è contestato il giudizio sulla pena, in ordine alla ritenuta eccessività della stessa e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto; che con riferimento al mancato riconoscimento delle suddette diminuenti deve sottolinearsi che, per consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01), non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6, ove si è sottolineata la gravità del fatto, la mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorn