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Ordinanza — n. 34854/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing reasoning is flawed regarding substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34854/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Di Stasi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued the lower court failed to properly justify denying a substitute penalty, but the Court found the reasoning based on his criminal history and personality to be sound. Consequently, the appellate court's decision was upheld because the factual assessment of substitute penalties is not subject to review unless the motivation is manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.: The factual assessment of conditions for substitute penalties is not reviewable in terms of legality if the motivation is not manifestly illogical.

Parole chiave

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substitute penalties criminal history appeal inadmissibility sentencing reasoning manifestly illogical sanzione sostitutiva adeguamento della pena pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Francesco Di Stasi e letta la memoria depositata in data 28 giugno 2025 nell'interesse dell'imputato, con la quale vengono ribadite le argomentazioni dedotte con il ricorso e si chiede che, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod.
Art. 133 cod. pen.
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione indicando quali elementi ostativi la personalità dell'imputato e le plurime precedenti condanne (si veda pag.
art. 133 cod. pen
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione indicando quali elementi ostativi la personalità dell'imputato e le plurime precedenti condanne (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STASI FRANCESCO nato a PALERMO il 01/06/1969 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Di Stasi e letta la memoria depositata in data 28 giugno 2025 nell'interesse dell'imputato, con la quale vengono ribadite le argomentazioni dedotte con il ricorso e si chiede che, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., il ricorso sia rimesso alla sezione di competenza per la trattazione; ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della pena sostitutiva richiesta, sono manifestamente infondati; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr.

Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione indicando quali elementi ostativi la personalità dell'imputato e le plurime precedenti condanne (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); che la motivazione resa risulta immune da vizi, non sussistendo contraddittorietà fra la mancata sostituzione e l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente