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Ordinanza — n. 34852/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34852/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA CHEIKH nato il 31/12/1987 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Cheikh Dia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, lamentando, in particolare, la mancata applicazione con criterio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, poiché, il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34852/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sul punto (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravità della pena indennità adeguata risarcimento per errore giudiziario sanzione sproporzionata accertamento dell'ammontare del danno risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA CHEIKH nato il 31/12/1987 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cheikh Dia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, lamentando, in particolare, la mancata applicazione con criterio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, poiché, il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sul punto (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 lugli