Ordinanza — n. 34760/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GIOVANNI nato a VILLARICCA il 04/09/1989 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17388/25 De Rosa E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a anni uno e mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34760/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 17388/25 De Rosa E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a anni uno e mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GIOVANNI nato a VILLARICCA il 04/09/1989 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17388/25 De Rosa
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a anni uno e mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec