Italian Court dismisses generic appeal arguments as inadmissible due to lack of specific legal and factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Incarnato and Salvatore inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. Both defendants argued against the conviction for the crime in Article 372 of the Penal Code, but their complaints were deemed too generic. The court rejected these arguments because they merely restated assertions without providing the specific legal reasoning and factual data required to challenge the appellate court's merit-based assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in law and fact; generic complaints lacking detailed arguments are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INCARNATO ALESSANDRA nato a NAPOLI il 14/07/1981 TENGO SALVATORE nato a NAPOLI il 09/01/1991 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17387/25 Incarnato +1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi di entrambi gli imputati; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0