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Ordinanza — n. 34758/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific cassation waiver in special prosecutor's report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34758/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the special prosecutor's report lacked a specific waiver for the cassation remedy. The appellant argued for acquittal on procedural and substantive grounds, but the Court found these complaints generic and outside the narrow scope of Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, or if the waiver for cassation is not explicitly stated in the special prosecutor's report.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection special prosecutor report waiver Article 448 criminal procedure de plano dismissal perizia psichiatrica insufficiente imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272252) e che nel caso di specie i vizi denunziati non emergono; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTEGA DE LUNA ELBY JOSE (CUI 06VH1DN) nato il 04/06/1977 avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17359/25 Ortega De Luna

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che deve ritenersi priva di efficacia la rinuncia al ricorso pervenuta in data 20 maggio 2025, dal momento che la procura speciale allegata all'atto non contiene la previsione relativa al ricorso per cassazione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività del trattamento sanzionatorio, nonché all'erronea qualificazione giuridica del fatto; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie i vizi denunziati non emergono; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec