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Ordinanza — n. 34755/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, citing lack of subjective element and excessive penalty arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34755/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the subjective element of the crime and the excessive penalty. The lower court had already thoroughly examined the evidence to confirm both objective and subjective elements of the offense and deemed the sentence appropriate given the defendant's prior record. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation rejects appeals where the appellant merely reiterates generic criticisms already adequately addressed by the lower court, which has correctly established the existence of both the objective and subjective elements of the crime and determined a proportionate penalty.

Parole chiave

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theft subjective element excessive penalty appeal inadmissible appeal criminal conviction Cassation review attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICEFORO SARAH nato a CATANIA il 12/02/1997 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17326/25 Niceforo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto presupposto risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato atto di come, dal compendio probatorio raccolto, emerga la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo del reato (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha dato conto dei criteri adottati al fine di escludere il beneficio (in particolare, i precedenti a carico della ricorrente e il comportamento processuale della stessa) e ha ritenuto la pena, così come rideterminata in senso più favorevole, congrua alla gravità del fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci