Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34754/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34754/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMIGLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 03/03/1971 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17271/25 Formigli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno dato atto dei numerosi ed allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, idonei a dimostrare una maggiore pericolosità sociale dello stesso (v. p. 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34754/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 17271/25 Formigli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno dato atto dei numerosi ed allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, idonei a dimostrare una maggiore pericolosità sociale dello stesso (v. p. 3 della sentenza impugnata);

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione riesame dell'entità pena aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva revisione della sentenza penale sanzioni penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMIGLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 03/03/1971 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17271/25 Formigli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno dato atto dei numerosi ed allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, idonei a dimostrare una maggiore pericolosità sociale dello stesso (v. p. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/