Ordinanza — n. 34754/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMIGLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 03/03/1971 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17271/25 Formigli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno dato atto dei numerosi ed allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, idonei a dimostrare una maggiore pericolosità sociale dello stesso (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34754/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 17271/25 Formigli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno dato atto dei numerosi ed allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, idonei a dimostrare una maggiore pericolosità sociale dello stesso (v. p. 3 della sentenza impugnata);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMIGLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 03/03/1971 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17271/25 Formigli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno dato atto dei numerosi ed allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, idonei a dimostrare una maggiore pericolosità sociale dello stesso (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/