Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking proven criminal responsibility and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and the sentencing classification, arguing for a lighter penalty and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellate judge had already thoroughly evaluated the evidence and provided logical, coherent reasoning regarding the quantity of the substance and the defendant's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, co. 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990; Art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990: An appeal challenging the conviction for drug trafficking and the sentencing is inadmissible if the appellate court has correctly evaluated the evidence to establish criminal responsibility and provided a logical basis for the classification of the offense and the denial of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE UGO nato a NAPOLI il 25/08/1982 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17216/25 Cortese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza di prove idonee a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato, è diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e comunque riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha correttamente valutato tutti gli elementi idonei a dimostrare la responsabilità del ricorrente (si veda da pag. 4 a pag. 8 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia la rilevante quantità della sostanza che le modalità della condotta (si veda pag. 9 della sentenza impugnata); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato evidenziando l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si veda pag. 9 e 10 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos