Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding agreed sentence reduction under Art. 129 and 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedural steps, ruling de plano on the merits. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence to ten months, arguing a defect in reasoning regarding the grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that the defendant cannot contest the penalty freely agreed upon with the public prosecutor, which was deemed appropriate by the appellate judge following a full responsibility assessment by the first-instance court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.; The defendant cannot challenge the penalty freely agreed upon with the public prosecutor when it is considered appropriate by the appellate judge following a full responsibility assessment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERINO CARMINE (CUI 04HCDH4) nato a NAPOLI il 10/09/1996 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17205/25 Nocerino
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a mesi dieci di reclusione; che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (aggiunto dalla legge n. 103 del 2017), cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci