Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to unproven procedural defect and repetition of merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Sarnataro's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellant argued for a remand due to a lawyer's inability to present a defense request and challenged the conviction under Article 341-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the procedural defect was unproven and the substantive arguments were already adequately addressed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged procedural violation is not substantiated by evidence and the substantive grievances are repetitive of arguments already refuted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNATARO MARIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/03/1991 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17171/25 Sarnataro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dal difensore, è manifestamente infondato dal momento che non risulta provata l'effettiva sottoposizione dell'istanza all'attenzione del giudice procedente (cfr. sul punto Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo di cui all'art. 341-bis cod. pen., risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha congruamente dato della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso