Cassation court dismisses appeal for generic claim of excluded punishability under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as generic and unfounded, noting the lower court's reasoning was immune from defects by explicitly excluding the offense's gravity based on the duration of the appellant's absence and the lack of justification provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal alleging a violation of the exclusion of punishability under Article 131-bis is inadmissible if the grounds are generic and the lower court's decision is based on objective factors like the duration of absence and lack of justification, rendering the claim manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZANO MARIO nato a TORRE DEL GRECO il 27/09/1975 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17140/25 Balzano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta generico nonché manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove esclude la tenuità dell'offesa alla luce della durata dell'allontanamento e della non riscontrata giustificazione addotta dal ricorrente (v. in particolare p. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0