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Ordinanza — n. 34743/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds regarding denied generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were wrongly denied, but the court found the grounds too vague to be examined in a cassation proceeding. Since the lower court had already granted these mitigating circumstances, the appeal lacked the specific legal or factual basis required by law.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner, failing to specify the legal or factual reasons supporting the censure, particularly when the alleged errors have already been remedied in the contested judgment.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility cassation appeal rejection mitigating circumstances granted procedural costs award Art. 600 c.p.p. requirement attenuazione della pena motivi di cassazione cosa generica

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a NAPOLI il 11/07/1979 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17105/25 Bevilacqua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - attinente alla denegata concessione delle attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure tanto più che le invocate attenuanti sono state in realtà concesse (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06