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Ordinanza — n. 34742/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by two women for recidivism and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34742/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Maria Spinelli and Angela Morelli inadmissible. The appellants argued for violations of law and defects in reasoning regarding pre-trial statements and recidivism rules. The court rejected these claims, noting that the lower court already adequately addressed the arguments and that the evidence of prior criminal records was sufficient to support the recidivism charge.

Regesto Legislator

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Art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on alleged violations of law or defects in reasoning regarding the inadmissibility of pre-trial statements and the application of recidivism provisions are inadmissible when the lower court has already logically and coherently evaluated the pertinence of evidence and established specific prior criminal records.

Parole chiave

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recidivism application pre-trial statements appeal inadmissibility defect in reasoning Cassa delle ammende pericolo di reiterazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990
17095/25 Spinelli + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI MARIA nato a VASTO il 24/12/1967 MORELLI ANGELA nato a SALERNO il 31/03/1991 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17095/25 Spinelli + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i sovrapponibili motivi di ricorso di entrambe le imputate, nonché la memoria in data 16 settembre 2025, con cui si confuta la proposta di inammissibilità con particolare riguardo ai primi due motivi di ricorso;

Ritenuto che i primi due motivi concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dei testi escussi, risultano essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, valutando le ragioni che hanno fondato l'acquisizione delle dichiarazioni stesse, nonché la loro pertinenza e precisione (si veda da pag. 40 a 42 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il terzo e il quarto motivo, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla erronea applicazione della recidiva, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte d'appello ha puntualmente evidenziato l'esistenza di precedenti penali anche specifici, a carico di entrambe le imputate, posti a fondamento del giudizio ingravescente di pericolosità sociale delle stesse (si veda pag. 44 e 45 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così