Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34740/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34740/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISARIA FRANCESCO nato a CATANZARO il 11/01/1969 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17082/25 Cisaria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere la tenuità dell'offesa (in particolare la notevole durata dell'allontanamento; v. pp. 2-3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34740/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, dal momento la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la concreta gravità del fatto, la personalità dell'imputato nonché l'assenza di alcun segno di resipiscenza (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
esenzione dalla pena adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa sanzioni penali esecuzione della pena detentiva sostitutiva attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISARIA FRANCESCO nato a CATANZARO il 11/01/1969 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17082/25 Cisaria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere la tenuità dell'offesa (in particolare la notevole durata dell'allontanamento; v. pp. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, dal momento la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la concreta gravità del fatto, la personalità dell'imputato nonché l'assenza di alcun segno di resipiscenza (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso