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Ordinanza — n. 34739/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances were properly denied due to lack of spontaneity and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34739/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Isabella Campisi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of her confession and criminal history. The court rejected this claim, finding the first-instance judge's reasoning logical and coherent regarding the confession's lack of spontaneity and the defendant's extensive prior record.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances is based on a logical and coherent assessment of the facts, specifically the lack of spontaneity in the confession and the presence of multiple prior convictions.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of confession spontaneity prior criminal record appeal inadmissibility Corte di Cassazione Art. 385 cod. pen. procedural costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI ISABELLA nato a SIRACUSA il 30/01/1973 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17081/25 Campisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia la mancanza di spontaneità della confessione della ricorrente, avvenuta solo in flagranza di reato, sia i plurimi precedenti penali di cui la stessa è gravata (v. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06