Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, citing insufficient grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for drug trafficking, arguing flaws in the evidence regarding the transfer of substances and requesting lenient sentencing. The court rejected these claims, finding the first-instance judgment logically sound based on witness testimony and the appellant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, co. 1, c.p.p.; Art. 600, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for review are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning remains immune from vices and the facts are clearly established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLITO ADRIANO nato a PATERNO il 01/08/1998 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17054/25 Apolito OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova della cessione, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove ritiene accertata la condotta contestata alla luce delle dichiarazioni del teste, che aveva osservato la dazione della sostanza stupefacente (v. p. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, afferenti all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, in quanto il giudice di merito, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto i precedenti a carico del ricorrente ostativi alla concessione dei predetti benefici, in assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec