Cassation court dismisses appeal as ground is repetitive and merits court already provided exhaustive reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court erred by not acquitting him on the charge of personal use of drugs, claiming a lack of proper motivation. The court rejected this, noting the ground was already thoroughly examined and dismissed with correct legal arguments by the appellate court, which found the intent to sell based on the quantity and type of substances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is a mere reproduction of a profile already adequately examined and dismissed with correct legal arguments and exhaustive motivation by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ER RAGH ACHRAF nato il 04/08/1994 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17042/25 Er Ragh OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per uso personale, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e logica motivazione dal giudice di merito, là dove ha ritenuto provata la finalità di cessione a terzi alla luce di plurimi elementi, tra i quali il notevole quantitativo e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il