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Ordinanza — n. 34735/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34735/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIETRA MANUEL DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 14/10/1988 avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17038/25 La Pietra E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione degli elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34735/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 17038/25 La Pietra E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione degli elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti pene condizionali punibilità sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIETRA MANUEL DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 14/10/1988 avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17038/25 La Pietra

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione degli elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0