Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Kone Ato inadmissible de plano due to its generic nature and failure to meet statutory requirements. The appellant argued that the lower court failed to examine acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the prosecution contended the appeal lacked specific legal grounds. The court rejected the claim because the appeal did not cite specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if it is generic and does not cite specific grounds for cassation as required by law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONE ATOU nato il 20/10/1986 avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17023/25 Kone
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06