Ordinanza — n. 34733/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAFONI NILSON nato a GIULIANOVA il 04/11/1960 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17019/25 Scarafoni E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa; che il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi e generici il vizio di motivazione, esule dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in punto di responsabilità, l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice e che, quanto alla pena, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34733/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 17019/25 Scarafoni E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa; che il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi e generici il vizio di motivazione, esule dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in punto di responsabilità, l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice e che, quanto alla pena, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAFONI NILSON nato a GIULIANOVA il 04/11/1960 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17019/25 Scarafoni
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa; che il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi e generici il vizio di motivazione, esule dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in punto di responsabilità, l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice e che, quanto alla pena, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il