Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic censure and lack of specific factual challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for drug trafficking and the denial of generic mitigating circumstances, arguing the reasoning was flawed. The court rejected these claims as generic and unsupported by specific factual analysis, finding the lower court's arguments logical and coherent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, co. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 367, co. 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds consist of generic censure without specific factual challenge or if the lower court's reasoning is logically coherent and sufficient.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARHAL ABDERRAHIM nato il 10/05/1990 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17011/25 Sarhal OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso si compone di due diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla responsabilità penale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che la prima doglianza si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata; v. anche pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado); che anche la seconda doglianza è manifestamente infondata, perché, con motivazioni logiche, coerenti e puntuali, sono state evidenziate le ragioni ostative al riconoscimento delle predette circostanze (cfr. pagg. 3 della 72 sentenza impugnata 4 della sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis