Cassation court dismisses appeal against conviction for assault on police officers as inadmissible due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Di Donato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for assault on municipal police officers, but the court found his first ground repetitive of issues already correctly addressed by the Court of Appeal regarding the violent conduct. The second ground concerning the presence of multiple people was deemed specific and unfounded since the lower court explicitly noted the public nature of the location. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already disallowed by the Court of Appeal or if they lack specific factual basis regarding statutory elements like public presence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO LUCA nato a TERAMO il 25/01/1974 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17000/25 Di Donato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza del reato contestato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha sottolineato la portata delle condotte violente e minacciose poste in essere dal ricorrente nei confronti degli agenti di Polizia Municipale (v. p. 8 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone rilevante ex art. 341-bis cod. pen., è privo di specificità, meramente riproduttivo e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello espressamente dato conto che il fatto si fosse svolto in luogo aperto al pubblico e, pertanto, alla presenza di una pluralità di persone (v. p. 8 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i