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Ordinanza — n. 34730/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely reproduced lower court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34730/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mammarella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for a specific crime, but the court found his arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the gravity of the facts and the lack of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments art 385 penal code art 600 code of criminal procedure procedural economy mammarella conviction cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMARELLA MATTEO CAMILLO nato a CHIETI il 19/04/2005 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; P1),- N. 16999/25 Mammarella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, evidenziando la gravità del fatto e la non occasionalità della condotta (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata); sia con riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il